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Gli adempimenti al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
La consulenza dello Studio Ingegneria nell'ambito Sicurezza sui luoghi di lavoro si articola:
- Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali;sicurezza2
- Valutazione del Rischio Chimico;
- Valutazione del Rischio Rumore e Vibrazioni;
- Valutazione Rischio Stress lavoro-correlato;
- Implementazione di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro;
- Elaborazione della Planimetria di Sicurezza;
- Redazione Piani Operativi di Sicurezza (P.O.S.);
- Assunzione Incarico di R.S.P.P. esterno;
- Informazione e formazione dei lavoratori tramite accreditamento ad Ente paritetico;
- Corsi per la conduzione dei carrelli elevatori.
  

Gestione delle emergenze, piani di evacuazione e antincendio.
- Progetti antincendio, ottenimento e rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi 
  (C.P.I.); 
- Valutazione del Rischio incendio in Azienda (D.M. 10/03/98); 
- Elaborazione dei Piani di Emergenza ed Evacuazione; 
- Accertamento esistenza ed efficienza dei dispositivi e sistemi di prevenzione incendi;
- Relazioni tecniche, certificazioni e perizie a firma di tecnico abilitato (L. 818/84); 
- Formazione ed addestramento del personale.


HACCP e "Pacchetto Igiene"
Servizi rivolti a tutti gli operatori del comparto alimentare, in tutte le fasi della
produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti.
alimenti2- Sopralluogo aziendale per la verifica dei processi alimentari, potenziali rischi e individuazione dei Punti Critici;
- Monitoraggio dei Punti Critici attraverso la predisposizione di schede di registrazione apposite;
- Stesura del Piano di Autocontrollo;
- Determinazione del numero e della tipologia delle analisi biologiche periodiche;
- Formazione del personale.



 
!!! NEWS !!!

Stop alle autocertificazioni per la valutazione dei rischi!

Prorogata l'autocertificazione alle microimprese: DVR rimandato al 31 Maggio 2013

Il chiarimento/rettifica è arrivato dal Ministero del Lavoro che ha emanato una nota in risposta a numerose richieste di delucidazione. La Legge di Stabilità 2013 (legge 228/2012) aveva prorogato ulteriormente la possibilità di autocertificare la Valutazioni dei Rischi andando a modificare l'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 81/08. Il nuovo articolo aveva però destato numerosi dubbi in merito alla scadenza del termine per l'effettuazione della Valutazione autocertificata.

Il nuovo comma 5 così recita: "I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto inteministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi". 

Dunque in molti si sono chiesti se il termine ultimo che consentisse ai datori di lavoro di autocertificare il DVR fosse il 30 giugno o se invece bisognasse considerare i 3 mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che ha introdotto le procedure standardizzate (decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera D). 

Sono arrivate molte richieste di delucidazione al Ministero del Lavoro che ha emanato una nota di chiarimento. Con la nota viene stabilito che per determinare il termine ultimo per l'autocertificazione vanno considerati tre mesi dall'entrata in vigore del decreto sulle procedure standardizzate (decreto interministeriale 30 novembre 2012). Il decreto interministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre, entrerà in vigore il 6 febbraio 2013 e dunque - precisa la nota - la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina il 31 maggio 2013.

Fonte:
http://www.professionearchitetto.it

In caso di inadempienza è previsto:

  • arresto dai tre ai sei mesi;
  • ammenda da 2.500 a 6.400 euro.

Art. 29 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

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