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Lo studio Ingegneria è convenzionato con Ente Paritetico Bilaterale per la formazioneformazione sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e Sicurezza Alimentare HACCP (Pacchetto Igiene Reg. 852-853-854/04/CE) e si avvale di esperti formatori nel campo.

Corsi effettuati:
- R.S.P.P.: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
               per Datori di Lavoro;

- R.L.S.: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Formazione e Informazione ai lavoratori sui rischi di base e specifici;
- Antincendio e gestione delle emergenze;
- Primo Soccorso Aziendale;
- Abilitazione degli operatori per l'uso di specifiche attrezzature di lavoro
   (piattaforme elevabili, carrelli elevatori, macchine movimento terra, ...);
- HACCP: corso Responsabile industria alimentare, addetti qualificati e non qualificati
              nella manipolazione degli alimenti.

Accordi Stato-Regioni 21 dicembre 2011: definita la formazione alla sicurezza di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP

Il 21 Dicembre 2011 sono stati approvati gli Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione alla sicurezza indicati dall'art. 34, comma 2 (datore di lavoro RSPP) e art. 37, comma 2 (lavoratori, dirigenti e preposti) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Tali accordi, in vigore dal 26 gennaio 2012, definiscono la durata, i contenuti e le modalità della formazione da svolgere. La novità principale riguarda l'individuazione della durata della formazione in base al rischio dell'attività aziendale: basso, medio, alto.



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Accordo formazione DDL RSPP

Accordo formazione lavoratori, preposti e dirigenti

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NEW

L’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 - concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione - dà attuazione all’articolo 73 del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. in riferimento agli obblighi di informazione, formazione e addestramento per le attrezzature di lavoro.
L’accordo disciplina la formazione specifica per coloro che utilizzino le attrezzature elencate e la Conferenza precisa che questa formazione non sia sostitutiva di quella obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata asi sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81 e del nuovo Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.

Vengono individuate quali attrezzature di lavoro:

- piattaforme di lavoro mobili elevabili

- gru per autocarro

- gru a torre

- carrelli semoventi a braccio telescopico

- carrelli industriali semoventi

- carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi

- gru movibile

- trattori agricoli o forestali

- macchine per movimenti terra

- pompa per calcestruzzo

La data di entrata in vigore dell’accordo è fissata per il 12 marzo 2013, mentre l’obbligatorietà del “patentino” scatterà dal 12 marzo 2015. Infatti i lavoratori che alla data di entrata in vigore dell’accordo sono incaricati dell’uso delle attrezzature previste, devono effettuare i corsi entro 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo.

Accordo_stato_regioni_Febbraio_2012_Formazione_attrezzature_specifiche.pdf

Fonte: www.puntosicuro.it


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